Interventi di garanzia per la liquidità delle piccole e medie imprese
Finalità: le garanzie e le controgaranzie, anche in forma di prestiti partecipativi, sono concesse su finanziamenti finalizzati a:
- consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine;
- reintegro di liquidità a fronte di investimenti effettuati dalle PMI entro e non oltre i tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia o controgaranzia;
- rifinanziamento finalizzato alla estinzione di finanziamenti a medio e lungo termine già erogati;
- sottoscrizione di cambiali agrarie;
- processi di capitalizzazione delle imprese;
- garantire il pagamento di stipendi e contributi ai dipendenti;
- ripristinare la liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese siderurgiche o verso imprese fornitrici di imprese siderurgiche aventi unità di produzione sul territorio regionale.
- il ripristino delle liquidazioni della PMI che vantano crediti verso le imprese edili insolventi, o verso imprese fornitrici di imprese edili insolventi.
Attività economiche ammissibili: sono quelle individuate dalla classificazione Ateco 2007
Forma di agevolazione: concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie. Le agevolazioni sono erogate da Fidi Toscana. La garanzia è una fidejussione con cui, Fidi Toscana S.p.A. in questo caso, si obbliga verso un terzo creditore - la banca, la società di Leasing o un intermediario finanziario convenzionato – per garantire l’adempimento di una obbligazione assunta dall’impresa cliente. La cogaranzia prestata dai garanti a favore dei soggetti finanziatori, congiuntamente a Fidi Toscana. La controgaranzia è una garanzia rilasciata ad un garante di primo livello che presta a sua volta una garanzia direttamente ad un soggetto finanziatore.
Destinatari micro e piccole medie imprese, singole o consorziate, con sede legale nel territorio regionale nei settori Agricoltura, Pesca, industria, Commercio, Turismo, Servizi e Artigianato. Sono fatte salve specifiche esclusioni, oltre a quelle previste dalla normativa comunitaria.
Importo erogabile e misura della garanzia e controgaranzia
La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore al 60% dell’importo di ciascun finanziamento
L’importo massimo garantito e la copertura massima dell’esposizione sono elevabili fino all’80% in caso di:
- finanziamenti all’agricoltura ed alla pesca, a fronte dei soli investimenti ancora da effettuare alla data di presentazione della richiesta di garanzia o controgaranzia.
- finanziamenti concessi per ripristinare la liquidità delle piccole e medie imprese che vantano crediti verso le imprese edili insolventi o verso imprese fornitrici di imprese edili insolventi.
La cogaranzia è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta ed è rilasciata, congiuntamente a un garante, con una copertura uguale a quella fornita dal garante stesso. Il rischio che rimane in capo al soggetto finanziatore non può comunque essere inferiore al 20%.
La controgaranzia è concessa ai garanti in misura non superiore al 90% dell’importo da essi garantito sui finanziamenti concessi alle PMI a condizione che i garanti abbiano garantito una quota non superiore all’60% di ciascun finanziamento. La controgaranzia è escutibile dal garante ammesso all’intervento della Misura, per le somme da esso già pagate al creditore in relazione al debito della PMI inadempiente.
Costo della garanzia gratuita
Scadenza Le richieste di garanzia e controgaranzia possono essere presentate a Fidi Toscana S.p.A. in qualsiasi momento dell’anno fino al 31 ottobre 2018.
